Onorevoli Colleghi! - La condizione critica in cui versano alcuni settori della nostra tradizionale industria manifatturiera, caratterizzati da produzioni di elevata qualità e di largo apprezzamento sui mercati nazionali ed esteri, è stata oggetto di un'attenzione crescente del legislatore e dei governi in questi anni di progressiva globalizzazione delle attività economiche e commerciali.
      A seguito dell'introduzione delle norme di sostegno allo sviluppo e di incentivazione della ripresa nelle ultime leggi finanziarie e dell'approvazione del decreto-legge sulla competitività e della legge sulla internazionalizzazione delle imprese (decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e legge n. 56 del 2005), la presente proposta di legge recante norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, ovvero, in sintesi, sul «Made in Italy» rappresenta il giusto completamento e coronamento dell'impegno per assicurare ai produttori italiani e ai consumatori dei prodotti italiani le adeguate garanzie in ordine, rispettivamente, alla qualità del prodotto e ad una regolamentazione equa del mercato. Soggetti ormai alla concorrenza agguerrita dei Paesi emergenti, dove si produce a costi molto più bassi e sopportando oneri e vincoli molto meno gravosi, gli imprenditori italiani sono inoltre esposti ai rischi delle imitazioni e delle contraffazioni.
      Il vigente quadro normativo non consente loro, peraltro, di trarre adeguato giovamento, sul mercato, dal richiamo del Made in Italy. Non per tutti i consumatori, ma certamente per fasce più o meno vaste di questi, la consapevolezza di una intera realizzazione del ciclo di fabbricazione in Italia costituisce un motivo di preferenza,

 

Pag. 2

per ragioni di qualità, di fiducia, di abitudine e di estetica, ai fini della scelta di acquisto di un determinato prodotto. L'ampiezza di tale area di cultori dell'origine italiana deve ritenersi naturalmente variabile in ragione delle diverse tipologie produttive, ma ha comunque una sensibile influenza sulla competitività nei mercati delle singole imprese italiane.
      In assenza di regole comuni sulla produzione, valide per tutti i competitori nel mercato globale e senza la possibilità di attestare l'effettiva realizzazione del prodotto sul territorio nazionale, i nostri produttori vengono ormai a trovarsi in una condizione di obiettiva penalizzazione.
      Allo stesso modo ne risultano svantaggiati gli stessi consumatori attenti all'origine territoriale del prodotto che non trovano nella legislazione un'adeguata garanzia di una corretta informazione sulla medesima.
      Con il testo unificato sul «Made in Italy» approvato dalla Camera dei deputati e poi, con modificazioni, dalla competente Commissione del Senato della Repubblica nella scorsa legislatura (atto Senato n. 3463, XIV legislatura), il Parlamento ha tentato di sopperire a questa carenza di informazione e di garanzia e di inserire nella nostra legislazione un sistema di tutela che costituisse, nel contempo, un'ulteriore incentivazione alla ripresa e una condizione di equa competizione. Nonostante l'esito positivo della prima lettura alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura l'iter del provvedimento ha registrato un rallentamento presso la competente Commissione del Senato della Repubblica, riconducibile a resistenze e obiezioni formulate in sede europea.
      Nelle ultime settimane della scorsa legislatura si è arrivati finalmente all'approvazione da parte della citata Commissione. L'imminente conclusione della legislatura ha precluso tuttavia la possibilità della sua definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati, al cui esame il provvedimento era tornato in virtù delle modificazioni inserite dal Senato della Repubblica.
      La presente proposta di legge riproduce, dunque, il citato testo unificato. Essa prevede, in particolare, all'articolo 1, l'istituzione del marchio «100 per cento Italia» per tutelare il diritto dei consumatori a una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è interamente realizzato in Italia. Secondo la normativa proposta si intendono realizzati interamente in Italia quei prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, ma semilavorati grezzi realizzati interamente in Italia. Il marchio di cui all'articolo 1 dovrà essere, secondo quanto dispone l'articolo 2, apposto in forma indelebile e non sostituibile sul prodotto finale in modo da non ingenerare possibilità di confusione nel consumatore. L'articolo 3 dispone che il Ministero delle attività produttive, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rilasci il marchio di cui all'articolo 1, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 3 e autocertificati dal richiedente. Saranno poi le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto stabilito all'articolo 4, a dover controllare la veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 dovranno attestare ogni due anni, secondo quanto stabilisce l'articolo 5, sempre tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero delle attività produttive, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1.
      Inoltre le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi
 

Pag. 3

di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, anche tramite gli istituti e i consorzi di certificazione a tale fine autorizzati e individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all'articolo 1, ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
      Anche il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero ai consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, che hanno rilasciato il marchio. Nel caso in cui i controlli facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio, il Ministero delle attività produttive revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Le imprese cui è stato revocato il diritto all'uso del marchio non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca.
      L'articolo 6 stabilisce una serie di sanzioni: in particolare, l'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

      Altra importante disposizione è contenuta nell'articolo 7, che prevede l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano. Particolare importanza riveste tale articolo, inoltre, laddove prescrive informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sulla esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. Disposizioni particolari in materia di etichettatura sono poi contenute negli articoli 8 e 9, relativi al settore delle calzature e dei prodotti tessili, vista l'importanza che i due comparti rivestono per il sistema economico del nostro Paese.
      Introducendo la definizione «Made in Italy», l'articolo 10 impone che il prodotto finito sia accompagnato da una scheda informativa denominata «carta d'identità», che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi.
      La presente proposta di legge prevede, inoltre, all'articolo 11, che il Ministero delle attività produttive provveda alla registrazione del marchio presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della sua tutela internazionale, nonché misure di promozione del marchio ad opera del medesimo Ministero delle attività produttive, che può predisporre campagne annuali nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
      L'articolo 12, quale norma di chiusura, stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge, dal quale restano esclusi i prodotti alimentari.
      Si ricorda, inoltre, la proposta di regolamento del Consiglio, adottata dalla Commissione europea il 16 dicembre 2005, relativa all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi.
      Tale proposta dovrà essere esaminata in sede di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Il testo prevede l'introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio: tale sistema riguarda un certo numero di settori, indicati in un apposito allegato, ed è applicabile esclusivamente
 

Pag. 4

alle merci importate. Le merci riporteranno, all'atto dell'importazione, il marchio con l'indicazione del loro Paese di origine «Fabbricato in»: potrà essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ai fini di risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni comunitarie e devono adottare le misure necessarie atte ad imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l'apposizione a proprie spese del marchio sulle merci.
      La citata proposta della Commissione rappresenta, comunque, un passaggio storico, una misura importante per tutelare tutte le produzioni europee e in particolare l'industria manifatturiera.
 

Pag. 5